L’accesso civico generalizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis del medesimo decreto.
L’istituto è finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, nonché a promuovere la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa.
A titolo esemplificativo, possono essere richiesti:
- documenti amministrativi detenuti dall’Ente e non soggetti a pubblicazione obbligatoria;
- dati e informazioni relativi all’attività amministrativa svolta dagli uffici;
- report, statistiche, studi, monitoraggi e analisi prodotti o detenuti dall’Amministrazione;
- documentazione concernente l’organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- informazioni relative all’impiego di risorse pubbliche;
- ulteriori dati, documenti e informazioni detenuti dall’Ente, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Non rientrano nell’accesso civico generalizzato:
- richieste manifestamente irragionevoli, sproporzionate o tali da comportare un carico di lavoro idoneo a compromettere il buon andamento dell’attività amministrativa;
- richieste aventi carattere meramente emulativo o vessatorio;
- documenti, dati e informazioni la cui divulgazione possa arrecare un pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati tutelati dall’art. 5-bis del D.Lgs. 33/2013;
- atti coperti da segreto di Stato o da specifici divieti di accesso previsti dalla legge;
- documentazione contenente dati personali, particolari o giudiziari, qualora la relativa ostensione non sia consentita dalla normativa vigente;
- informazioni la cui divulgazione possa compromettere la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, l’ordine pubblico, le attività ispettive o investigative, ovvero altri interessi espressamente tutelati dalla legge.
Per le richieste riguardanti documenti amministrativi rispetto ai quali il richiedente vanti un interesse diretto, concreto e attuale, è possibile presentare istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990.
Per i documenti, dati e informazioni soggetti a obbligo di pubblicazione che risultino omessi dalla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, può essere presentata istanza di accesso civico semplice ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.