Presentare ricorso per un'infrazione al Codice della Strada

Servizio attivo

Se il cittadino crede che la sanzione sia illegittima o viziata può fare ricorso contro il provvedimento nelle modalità previste dalla normativa vigente.

A chi è rivolto

Il ricorso può essere proposto:

  • dal proprietario del veicolo (definito anche obbligato in solido con il trasgressore);
  • oppure dal trasgressore ovvero l’autore materiale della violazione (solitamente il conducente del veicolo) a patto che questi sia indicato espressamente nel verbale.

Descrizione

Il ricorso a multe e sanzioni può avvenire secondo diverse modalità:

  • ricorso al Prefetto, per violazioni al Codice della Strada o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento;
  • ricorso al Sindaco, per violazioni a Regolamenti o ordinanze del Sindaco o per altre violazioni, secondo le indicazioni contenute nei verbali di accertamento;
  • ricorso al Giudice di Pace, per impugnare atti relativi a: verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada; ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto; altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse.

Il ricorrente dovrà argomentare con deduzioni tecniche, documenti e considerazioni i motivi per cui reputa scorretta l'attribuzione della sanzione.

Il ricorso è possibile solo se il cittadino NON ha nel frattempo provveduto al pagamento della sanzione anche in forma ridotta.

Non è necessaria l'assistenza di un avvocato. 

Il ricorso di una multa ricevuta per violazione del Codice della Strada non sempre è possibile, infatti per avviare la contestazione è importante che siano presenti dei vizi di forma o irregolarità evidenti. Si tratta ad esempio di un verbale incompleto, di una sanzione notificata oltre 90 giorni, oppure dell’utilizzo di strumenti non a norma per la rilevazione dell’infrazione.

Resta, in ogni caso, la possibilità di presentare ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado del tribunale. 

Il ricorso è:

  • irricevibile quando è stato presentato da un soggetto non legittimato;
  • improcedibile, quando è stato presentato fuori termine;
  • inammissibile, quando sia intercorso il pagamento della multa in misura ridotta.

Come fare

Per presentare ricorso al Sindaco è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

Qualora il ricorso venga accolto, si ottiene l'annullamento del verbale.

Tempi e scadenze

  • Il ricorso avverso il verbale di accertamento della violazione va presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione della multa su strada, o dalla data notifica della multa;
  • Il ricorso avverso la cartella esattoriale va presentato entro 30 giorni dalla notifica della stessa. 

Costi

Il ricorso al Prefetto è gratuito, quello al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato contributo unificato che varia in base all’importo totale delle multe oggetto del ricorso.

Il ricorso al Sindaco è gratuito.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.L. del 30 aprile 1992, n. 285, recante, "Nuovo codice della strada";
  • D.L. del 01-09-2011, n. 150, recante, "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione"

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024