Sospensione notificazioni per conto di Enti terzi

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Data:

28 novembre 2025

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Descrizione

Con la presente si rende noto che, per grave contrazione di organico e sino a nuova comunicazione, non sono garantite le procedure di notificazione a mezzo messo comunale per conto di altre PP.AA.

In considerazione delle priorità organizzative connesse alle attività di notifica degli atti di questo Ente tramite messi comunali e per la grave carenza di personale, le procedure di notifica tramite messi comunali per conto di altre Amministrazioni Pubbliche non sono garantite fino a nuova comunicazione.
Pertanto, anche in vista delle scadenze di fine anno,
le PP.AA. sono invitate ad utilizzare il ricorso al Servizio postale con le modalità previste dalla legge n. 890/82, successivamente alla notifica postale, se il destinatario è risultato sconosciuto o trasferito presso altro domicilio sconosciuto, è possibile richiedere solo il deposito presso la Casa Comunale dell'ultima residenza conosciuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre in materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente è possibile richiedere solo il deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell’art. 60 primo comma lett.e) del D.P.R 600/73.
Si fa presente che, a seguito delle modifiche al codice di procedura civile, per la nota pronuncia della Corte Costituzionale n. 477/2002, la notificazione si considera eseguita già nel momento in cui si consegna l’atto all’Ufficio postale, purché siano state correttamente individuate la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario al momento iniziale della notificazione.
Si ricorda che, nell’ambito dell’innovazione digitale della P.A., l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è attualmente la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali e che essa è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati.
Pertanto, si invitano gli Enti e le Pubbliche Amministrazioni, quando ricorrono le condizioni descritte, a richiedere esclusivamente la notifica attraverso il deposito presso la Casa Comunale dell'ultima residenza o sede conosciuta dalla consultazione delle banche dati, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., mentre in materia di accertamento delle imposte sui redditi, qualora non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente è possibile richiedere solo il deposito presso la Casa Comunale ai sensi dell’art. 60 primo comma lett.e) del D.P.R 600/73, allegando la relata postale che attesta l’effettiva irreperibilità.

A cura di

Settore Affari Generali e Comunicazione - U.R.P.

Piazza Municipio, 1, 04019 Terracina LT, Italia

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it

Pagina aggiornata il 28/11/2025