Richiedere la mediazione o effettuare reclamo per controversie tributarie

Servizio attivo

Dal 4 gennaio 2024 il reclamo/mediazione è stato abrogato. L’istituto continua ad applicarsi esclusivamente ai ricorsi di valore non superiore 50.000 notificati fino alla data del 3 gennaio 2024.

A chi è rivolto

Ai contribuenti che hanno ricevuto un accertamento tributario e che intendano proporre ricorso, sono tenuti a presentare al Comune - entro 60 sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo – un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di MEDIAZIONE con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

Descrizione

L'istituto del reclamo/mediazione è uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice.

La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:

  • avviso di accertamento
  • avviso di liquidazione
  • provvedimento che irroga le sanzioni
  • ruolo
  • rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • cartelle di pagamento per vizi propri
  • fermi di beni mobili registrati (articolo 86 del Dpr n. 602 del 1973)
  • iscrizioni di ipoteche sugli immobili (articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973)
  • ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

A titolo esemplificativo l’istanza è improponibile in caso di impugnazione:

  • di valore superiore a ventimila euro
  • di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale)
  • riguardanti atti non impugnabili
  • di provvedimenti emessi ai sensi dell’articolo 21 (“Sanzioni accessorie”) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
  • riguardanti istanze di cui all’articolo 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs. n. 472 del 1997.

Come fare

Per richiedere la mediazione o effettuare reclamo per controversie tributarie è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

L'accoglienza del reclamo o mediazione richiesta.

Tempi e scadenze

I contribuenti interessati devono presentare entro 60 sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo, un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di MEDIAZIONE con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

L’Agenzia ha 90 giorni di tempo per decidere se accoglierla o giungere a un accordo. Soltanto a questo punto, se l’intesa non è raggiunta o l’Amministrazione rifiuta l’istanza, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.L. del 30/12/2023, n. 220, recante, "Disposizioni in materia di contenzioso tributario";
  • D.L. del 24/09/2015, n. 156, recante, " Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 17/11/2024