La dichiarazione TARI è obbligatoria per tutti i contribuenti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo un immobile o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La TARI è la tassa che pagano gli italiani ai Comuni per far fronte alla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.
La dichiarazione TARI è una denuncia presentata al Comune con la quale il Contribuente comunica all’Ente l’inizio, la cessazione o la variazione relativa ad una occupazione di locali. Un’occupazione ha inizio, in genere, con l’acquisto di un’abitazione, con la locazione di un immobile oppure con l’apertura di un’attività. Casi di cessazione possono essere il trasferimento in altra abitazione, la vendita di un immobile, lo spostamento o la chiusura di un’attività commerciale. Nel caso di decesso dell’intestatario è fatto obbligo, agli eredi, di procedere alla voltura dell’utenza.
E' necessario presentare la specifica denuncia in caso di:
- inzio occupazione e/o detenzione di un immobile;
- fine occupazione e/o detenzione di un immobile;
- variazione nel numero di componenti;
- variazioni delle superifici oggetto di tassazione;
- richiesta di agevolazioni;
- richiesta di riduzioni (es. compostaggio).
La Tari non si applica automaticamente sulla base delle pratiche anagrafiche svolte, ma devi presentare una dichiarazione, online o con i moduli allegati.
N.B.
- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- in caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
- in caso di presentazione della dichiarazione entro 30 giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà.
Sono invece escluse dal pagamento della TARI le aree oggettivamente inutilizzabili e che, quindi, sono escluse dal servizio pubblico di nettezza urbana:
- le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, come ad esempio le cantine, le terrazze scoperte, i balconi, i giardini, i cortili o anche i posto auto scoperti. Questo non vale per le aree utilizzate per attività economiche (come il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate;
- le aree condominiali comuni (di cui all’articolo 1117 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 "Codice Civile") che non siano utilizzate oppure occupate in via esclusiva, quali androni dei palazzi, gli stenditoi, gli ascensori, le scale di accesso, luoghi di passaggio o altri luoghi che sono considerati in comune tra i condomini.