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Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea o di altro Stato non aderente all'Unione Europea, sempre che, in tale ultimo caso, il richiedente sia in possesso della carta o permesso di soggiorno, almeno biennale, di cui all'art. 27 della legge 189/2002 e ss.mm.ii. ed eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (art.38 della Legge n.40/1998 e ss.mm.ii.);
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Residenza anagrafica o attività lavorativa, esclusiva o principale, nel Comune di Terracina, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo Comune del territorio nazionale;
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Mancanza di titolarità, del richiedente o di altro componente del suo nucleo familiare, del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione, su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Terracina e nel Comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali di valore complessivo superiore a quello stabilito ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale 20.9.2000, n. 2;
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Assenza di precedente assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura, di alloggio realizzato con i contributi pubblici e di non aver goduto di finanziamenti pubblici agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, sempre che, l'alloggio non sia divenuto inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno oppure non sia stato espropriato per pubblica utilità;
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Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, destinata all'assistenza abitativa, stabilito dalla Regione Lazio e vigente al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Bando di concorso, determinato ai sensi dell'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457 e ss.mm.ii.;
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Non avere il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
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Non aver il richiedente, né altro componente il nucleo familiare, abusivamente occupato un alloggio di E.R.P, fatto salvo quanto stabilito dall'art.15, comma 4, del Regolamento Regionale n.2/2000 e ss.mm.ii.;
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Per tutti i componenti, del nucleo familiare richiedente, assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato da cui derivi, come pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;
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Ai fini del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera c), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest’ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge e, pertanto, non è nella disponibilità del soggetto richiedente.