L’accesso civico semplice, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, può essere esercitato esclusivamente con riferimento a documenti, dati e informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, qualora la pubblicazione sia stata omessa.
Possono essere richiesti:
- provvedimenti amministrativi soggetti a pubblicazione;
- bandi di gara e contratti;
- incarichi e consulenze;
- bilanci;
- dati relativi a contributi, sovvenzioni e benefici economici;
- informazioni concernenti organizzazione, personale e procedimenti amministrativi;
- ulteriori dati per i quali la normativa prevede obbligo di pubblicazione.
Non rientrano nell’accesso civico semplice:
- richieste di accesso a pratiche personali o tributarie;
- avvisi di accertamento, cartelle, notifiche e atti fiscali;
- documentazione contenente dati personali di terzi;
- atti relativi a procedimenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria;
- richieste esplorative o di controllo generalizzato sull’operato dell’Amministrazione.
Per tali ipotesi occorre eventualmente presentare:
- istanza di accesso documentale ai sensi della L.241/1990, previa dimostrazione di interesse diretto, concreto e attuale;
- istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, nei limiti previsti dalla legge.