Per il referendum in oggetto, ai sensi della legge 27 dicembre 2001, n.459 e del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n.104, votano per corrispondenza.
Nello stilare l'elenco con i nominativi degli elettori residenti all'estero che votano per corrispondenza, viene fatta salva la possibilitrà di votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione , da esercitare in occasione di ogni consultazione popolare limitatamente a essa.
Nel caso di specie, il diritto di optare per il voto in Italia, ai sensi degli artt.1, comma 3, e 4 della Legge n. 459/2001 e dell'art.4 del D.P.R. n. 104/2003, deve essere esercitato entro il 10° giorno successivo all'indizione del referendum e cioè entro il prossimo 24 gennaio 2026, utilizzando il modello in allegato.
L'opzione dovrà pervenire entro il termine sovraindicato all'Ufficio Consolare operante nella circoscrizione di residenza dell'elettore e potrà essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
* Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione, da parte dell'Ufficio consolare entro il termine prescritto (entro e non oltre il 24 GENNAIO 2026).
Come indicato nella domanda in allegato, la presente opzione DEVE essere fatta pervenire (tramite consegna a mano o per invio postale o telematico, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore) all’Ufficio consolare competente NON OLTRE il 24 GENNAIO 2026 (10° giorno successivo alla pubblicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di indizione dei referendum, ex art. 4, comma 2, della L. 459/01 e art. 4, comma 5, del d. P. R. n. 104/03).