Presentare domanda per richiedere l'assegno nucleo familiare (ANF)

Servizio attivo

L'Assegno per il nucleo familiare (ANF) è un contributo economico erogato dall'INPS per aiutare le famiglie con reddito basso.

A chi è rivolto

Il contributo è rivolto ai:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

Non spetta invece a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Descrizione

L’assegno al nucleo familiare (ANF) è:

  • un sostegno economico alle famiglie numerose a basso reddito, prevista su tutto il territorio nazionale;
  • un contributo concesso dal Comune ed erogato dall’INPS;
  • un’erogazione economica liquidata che garantisce un sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.

L'ammontare dell'assegno varia in base alla composizione del nucleo familiare e al reddito complessivo.

L’ importo dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) è calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare;
  • del numero dei componenti della famiglia,
  • al reddito complessivo del nucleo stesso.

L’importo quindi si riduce all’aumentare del reddito e l’erogazione dell’ANF cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei familiari, come i nuclei monoparentali o con componenti inabili.

I cittadini extracomunitari possono includere nel nucleo i familiari residenti in Italia o in Paesi con i quali esista una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia.

lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.

Come fare

Per richiedere  l'assegno nucleo familiare è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

L'assegno per il nucleo familiare.

Tempi e scadenze

L'assegno può essere chiesto:

  • entro 120 giorni dalla nascita di un nuovo figlio, dal 7° mese di gravidanza e per ogni figlio a carico fino ai 21 anni di età.
  • Nel caso di domande presentate entro il 30 giugno dell'anno in corso, l'assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Per le domande presentate dopo il 1° luglio, non si matura il diritto agli arretrati.

L’assegno è riconosciuto entro 60 giorni dalla domanda.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare domanda per richiedere l'assegno nucleo familiare (ANF) direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • D.L. del 29/12/2021 n. 230, recante, "Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della L. 1°/04/2021 n. 46";

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024