I coniugi che vogliono separarsi o divorziare in modo consensuale, senza rivolgersi al tribunale, in presenza di determinate condizioni, possono sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia:
- minori;
- maggiorenni incapaci;
- con disabilità grave;
- o economicamente non autosufficienti.
L'accordo può contenere pattuizioni aventi per oggetto l'assegno periodico (assegno di mantenimento e divorzile) ma non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.
L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile;
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
- Residenza di uno dei coniugi.