Richiedere il riesame di una richiesta di Accesso agli Atti

Servizio attivo

Nel caso in cui il cittadino abbia posto in essere una richiesta di accesso agli atti ed entro i tempi previsti dalla legge non venga esaudita, il richiedente può presentare istanza al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

A chi è rivolto

Il richiedente di istanza di accesso, che sia stata respinta o non risposta entro i termini di legge.

Descrizione

La legge consente al cittadino, portatore di un interesse ritenuto meritevole dall’ordinamento, di ottenere copia degli atti formati dalla pubblica amministrazione.

Con la normativa FOIA, l’ordinamento italiano riconosce la libertà di accedere alle informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni come diritto fondamentale. Il principio che guida l’intera normativa è la tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo di tutti i soggetti della società civile: in assenza di ostacoli riconducibili ai limiti previsti dalla legge, le amministrazioni devono dare prevalenza al diritto di chiunque di conoscere e di accedere alle informazioni possedute dalla pubblica amministrazione.  

PER DIRITTO DI ACCESSO, si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

PER INTERESSATI, si intende tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

PER DOCUMENTO AMMINISTRATIVO, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

E' bene distinguere 3 forme di diritto di accesso:

  1. l’accesso documentale ordinario, permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. La richiesta deve essere motivata così come anche il rifiuto da parte dell’amministrazione;
  2. l’accesso civico semplice, consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali;
  3. l’accesso civico generalizzato, consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare se non si realizza il pericolo di compromettere altri interessi pubblici o privati rilevanti, indicati dalla legge. Il richiedente ha la facoltà ma non l'obbligo di motivare la richiesta di accesso.

Come fare

Per richiedere  il riesame di una richiesta di Accesso agli Atti è possibile procedere attraverso uno dei seguenti modi:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Tuttavia è importante sapere che la richiesta di accesso può essere presentata, alternativamente:

  • all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
  • all'Ufficio relazioni con il pubblico;
  • ad altro ufficio, che l'amministrazione abbia indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" –“Altri contenuti –Accesso civico” del sito istituzionale.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all’amministrazione di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.
Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste. In questi casi, l’amministrazione destinataria della domanda dovrebbe chiedere di precisare l’oggetto della richiesta.

Cosa si ottiene

L'accesso agli atti.

Tempi e scadenze

E' sempre possibile porre in essere la richiesta di riesame agli atti.

Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione dell’esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi, fino ad un massimo di 10 giorni, nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando l’amministrazione risponde alla richiesta di accesso generalizzato mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere il riesame di una richiesta di Accesso agli Atti direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

  • L. del 7 agosto 1990, n. 241, recante, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
  • D.L. del 25 maggio 2016, n. 97, recante, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza";
  • delibera ANAC n. 1309/2016, recante, ""Circolare Ministro per la pubblica amministrazione".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024