Comunicazione di ospitalità in favore di cittadino extracomunitario da parte di datori di lavoro

Servizio attivo

La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano

A chi è rivolto

Ai datori di lavoro che intendano fornire ospitalità a persona extracomunitaria.

Descrizione

La dichiarazione di ospitalità è una comunicazione obbligatoria che deve essere presentata da chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino extracomunitario.

Offrire alloggio significa:

  • ospitare uno straniero o apolide, anche se parente o affine;
  • assumere uno straniero o apolide per qualsiasi causa alle proprie dipendenze;
  • cedere a uno straniero o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

La dichiarazione di ospitalità in Italia si applica anche se gli stranieri sono assunti come lavoratori dipendenti, o se viene loro concesso l’uso o la proprietà di un immobile, sia esso rurale o urbano.

La violazione delle disposizioni presenti è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €160 a €1.100.

Come fare

Per comunicare l'ospitalità in favore di un cittadino extracomunitario è possibile procedere attraverso queste modalità:

  • Procedure online: la comunicazione deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la comunicazione deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: l'ospitante può procedere con la comunicazione attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di comunicazione per conto terzi, deve essere presentata apposita comunicazione scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del comunicante.

I soggetti ospitanti devono inviare la dichiarazione di ospitalità all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza della provincia in cui si trova l’immobile, o alla Questura del capoluogo o alla stazione di Polizia.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione delI'identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

N.B. In caso di invio per posta, PEC o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento di identità della persona ospitata.

Cosa si ottiene

La dichiarazione di ospitalità.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di ospitalità va  entro le 48 ore dall’arrivo del cittadino straniero.

Il procedimento viene concluso al momento della presentazione della comunicazione di ospitalità.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento:

  • DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286, recante, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024