Presentare la dichiarazione di nascita

Servizio attivo

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e ha la funzione di iscrivere il neonato, la neonata nel registro di stato civile e nell’anagrafe della popolazione residente.

A chi è rivolto

Nel caso di genitori uniti in matrimonio:

  • la dichiarazione, può essere resa da uno dei due coniugi (munito di documento di identità di entrambe);
  • persona con procura speciale dei genitori.

Nel caso di genitori non uniti in matrimonio

  • dovranno fare congiuntamente la dichiarazione (e il riconoscimento) e il nuovo nato assumerà il cognome del padre.

 La dichiarazione di nascita può essere presentata:

  • presso il comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dalla nascita), i genitori si recano all'ufficio nascite del proprio Comune di residenza si devono presentare con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita
  • presso il centro di nascita (entro 3 giorni dalla nascita), i genitori devono presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con un documento di identità valido e con l'attestazione di nascita. La direzione sanitaria invierà poi l'atto al Comune di residenza dei genitori oppure al Comune di residenza indicato dai genitori se questi ultimi risiedono in Comuni diversi
  • presso il comune di nascita, (entro 10 giorni dalla nascita) i genitori devono presentarsi al Comune dove è avvenuto il parto, con un documento d'identità valido e l'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto.

Nel caso in cui la madre non voglia essere nominata:

  • deve comunicarlo al personale ostetrico che presta assistenza al parto

oppure

  • deve comunicarlo all’assistente sociale della clinica ostetrica prima del parto.

Descrizione

La capacità giuridica (cioè la possibilità di essere titolare di diritti e di obblighi) si acquista al momento della nascita.
La nascita deve essere formalizzata in un apposito atto di nascita, da inserire nei registri anagrafici dello stato civile, tenuto dal Comune territorialmente competente in relazione al luogo in cui è avvenuto il parto.
L’atto di nascita contiene le seguenti informazioni:
•    il luogo di nascita;
•    l'anno, il mese, il giorno e l’ora della nascita;
•    le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio;
•    le generalità, la cittadinanza, la residenza di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati;
•    il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Se il dichiarante non dà un nome al bambino, vi supplisce l’ufficiale dello stato civile.
Quando si tratta di bambini di cui non sono conosciuti i genitori, l’ufficiale dello stato civile impone ad essi il nome ed il cognome.

Come fare

Per dichiarare la nascita è possibile provvedere attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Comune: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente.

TUTTI I GENITORI devono munirsi:

  • attestazione di nascita rilasciata dal personale sanitario che ha assistito al parto ovvero constatazione di avvenuto parto.
  • L’attestazione di nascita che bisogna portare deve essere quella originale (non verranno accettate fotocopie);
  • atto di riconoscimento prenatale se presente;
  • documento di riconoscimento/d’identità in corso di validità (carta d’identità/patente/passaporto) in originale (non verranno accettate fotocopie).

PER I GENITORI DI CITTADINANZA NON ITALIANA:

  • documento di identità/riconoscimento o passaporto;
  • in caso di richiedente asilo il permesso di soggiorno bisogna portare oppure la ricevuta di richiesta del permesso di soggiorno munita di fotografia;

PER I GENITORI NON CONOSCENTI LA LINGUA ITALIANA:

  • è necessario farsi assistere da un/a interprete maggiorenne munito/a di documento di riconoscimento/identità.
  • Tutti i documenti da portare all’appuntamento devono essere in originale perché in caso contrario non sarà possibile procedere alla dichiarazione di nascita.

Cosa si ottiene

La registrazione formale della nascita del bambino, della bambina.

Tempi e scadenze

La dichiarazione di nascita deve essere presentata:
•    entro 3 giorni dalla nascita, (non compreso il giorno di nascita ed escluso i festivi) presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
•    entro 10 giorni dalla nascita, (non compreso il giorno di nascita ed escluso i festivi) presso l'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuta la nascita o il comune di residenza dei genitori.
In riferimento a quest’ultimo punto c’è una particolarità: se il padre e la madre risiedono in Comuni diversi, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre.
In caso di dichiarazione tardiva (oltre i 10 giorni), l'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente a riceverla, procede alla formalizzazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Costi

La registrazione di nascita è gratuita.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Presentare la dichiarazione di nascita direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Casi particolari

Neonato, neonata nati morti:

  • se il bambino è nato morto prima delle 28 settimane di gestazione i genitori non devono fare alcuna denuncia allo stato civile;
  • se il bambino nasce morto dopo le 28 settimane di gestazione la dichiarazione di nascita dovrà essere effettuata esclusivamente all'Ufficio di stato Civile nel Comune di nascita.

Neonato, neonata nati vivi ma deceduti prima di rendere la dichiarazione di nascita:  

sarà necessario formare sia l'atto di nascita che quello di morte presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita (cioè in quello in cui è avvenuto l’evento) esibendo l'attestazione di parto e il certificato necroscopico;

Genitore/genitori minori di 16 anni:

Se entrambi i genitori non hanno compiuto il 16° anno di età non sarà possibile rendere la dichiarazione di nascita a meno che i genitori non vengano autorizzati da un giudice. La denuncia, in questo caso, dovrà essere resa dall’ostetrica che ha assistito al parto e i genitori potranno riconoscere il figlio, la figlia, al compimento del loro 16° anno di età;

Solo uno dei genitori non ha ancora compiuto il 16° anno di età:

in questo caso la dichiarazione di nascita potrà essere resa dal genitore che ha già 16 anni compiuti. L’altro genitore potrà riconoscere il figlio, la figlia, successivamente, una volta raggiunta l’età;

Figlie e figli non riconosciuti: Se i genitori non intendono riconoscere i figli, le figlie, dopo la nascita, la dichiarazione potrà essere resa solo dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. Pertanto sarà sua premura contattare l’ufficio nascite.

Genitori iscritti AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero: Se i genitori sono iscritti all’AIRE la dichiarazione può essere fatta solo presso l’ospedale o presso il comune di nascita del figlio/figlia.

Ulteriori informazioni

Riferimenti normativi:

•    D. P. R. n. 396 del 3.11.2000 recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile”;
•    Legge n. 218 del 31 .05. 1995 recante "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato";
•    D.P.R. 445 del 28/12/2000 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa art. 16”.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024