Richiedere l'acquisizione di certificati o estratti di atti di stato civile

Servizio attivo

l Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati ed estratti degli atti di stato civile iscritti o trascritti nei propri Registri su richiesta.

A chi è rivolto

  • Chiunque faccia richiesta dei certificati ed estratti senza alcuna formalità e limiti se non quelli previsti dalla legge anche se relativi ad altre persone;
  • Estratti per copia integrale: sono rilasciati esclusivamente a chi ne faccia richiesta espressa indicando l’interesse giuridicamente rilevante a fondamento della stessa.

Descrizione

L’ufficiale di stato civile rilascia, nei casi previsti , gli estratti e i certificati che riguardano lo stato civile delle persone presenti nei propri registri, fatti salvi i divieti previsti espressamente dalla legge, e li trasmette inoltre alle pubbliche amministrazione che ne facciano richiesta in base alle norme vigenti.Il Comune rilascia ai cittadini residenti i seguenti certificati ed estratti degli atti di stato civile iscritti o trascritti nei propri Registri:

  • certificato di nascita: è il documento che contenente i dati anagrafici, è un documento necessario che permette di identificare il nuovo nato: dal momento in cui verrà iscritto nei registri dello Stato civile, non solo verrà inserito nell’anagrafe del Comune di residenza, ma si darà l’avvio all’attribuzione del Codice Fiscale e della tessera sanitaria, attraverso la quale il bambino verrà iscritto nel Servizio Sanitario Nazionale e potrà godere dei servizi sanitari;
  • estratto di nascita: è il documento che, rispetto al certificato di nascita, contiene alcuni dati in più: oltre a nome, cognome, data e luogo di nascita sono inseriti anche l’ora di nascita, il nominativo dei genitori e altre informazioni relative allo stato civile come matrimonio, divorzio, ecc.. L’estratto di nascita, a differenza del certificato, può essere richiesto solo dai genitori oppure, se si tratta di un maggiorenne, dal diretto interessato. Può essere richiesto solo presso l’ufficio di stato civile nel quale è stata presentata la dichiarazione di nascita;
  • certificato di matrimonio: è il documento che attesta l’unione civile tra due persone. Si limita a dare le informazioni essenziali dell’evento. Ne riporta infatti i nomi dei due coniugi, la data e il luogo della celebrazione. Il certificato di matrimonio, a differenza dell’estratto, può essere sostituito da un’autocertificazione. È bene richiederlo durante le fasi preliminari del divorzio, in caso di variazione del regime patrimoniale o per avviare pratiche relative a mutui o alla compravendita di case.
  • estratto di matrimonio: è il documento che contiene le informazioni relative alla data della celebrazione e ai dati anagrafici dei due coniugi. Può contenere anche alcune annotazioni aggiuntive, con informazioni come: la residenza, la cittadinanza, il regime patrimoniale (quindi la comunione o la separazione dei beni) e, quando c’è, anche il divorzio. Oltre ai dati minimi essenziali relativi al unione civile, dunque, l’estratto riporta anche informazioni significative che incidono sulle circostanze dell’atto. 
  • certificato di morte: è il documento con il quale si attesta il decesso di una persona. In esso vengono riportate le informazioni essenziali per descrivere l’evento, come il nome, il cognome, la data e il Comune nel quale è avvenuto il decesso.
  • estratto di morte:  è il documento che, oltre a contenere le informazioni del certificato, riporta  anche altri dati importanti, ad esempio il nominativo del coniuge, la paternità o la maternità. Serve a dimostrare il luogo, la data di morte ed eventuali annotazioni presenti sull’atto.
  • certificato di unione civile: contiene cognome, nome luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita, cittadinanza degli /delle uniti/e civilmente, il giorno mese ed anno dell'unione civile, gli estremi dell'atto (numero, parte, serie, anno)
  • estratto di unione civile: contiene cognome, nome luogo e data di nascita, estremi dell'atto di nascita, cittadinanza degli/delle uniti/e civilmente, il giorno mese ed anno ed orario dell'unione civile, gli estremi dell'atto (numero, parte, serie, anno). Contiene, se presenti nell'atto di unione civile, le annotazioni marginali certificabili previste dalla legge.
  • Estratto per Copia integrale (o Copia Integrale) consiste in una copia attestata conforme all’atto originale completa di tutte le annotazioni che si trovano sull’originale. La copia integrale di un  atto di stato civile può essere rilasciata soltanto quando ne e' fatta espressa richiesta da chi vi ha interesse e il rilascio non e' vietato dalla legge. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di acquisire d'ufficio le copie integrali degli atti utili in relazione a procedimenti di cambiamento di stato civile (ivi comprese le copie integrali degli atti necessari alle pubblicazione di matrimonio) e per motivi inerenti alle proprie finalità istituzionali. In linea di massima, pertanto, le copie integrali degli atti di stato civile potranno essere richieste dal cittadino soltanto nei rapporti tra privati o nell'ambito dell'attività giudiziaria, previa necessaria indicazione dello specifico interesse al rilascio.

Come fare

Per chiedere l'acquisizione di certificati o estratti di atti di stato civile è possibile agire attraverso una delle seguenti modalità:

  • Procedure online: la richiesta deve essere trasmessa digitalmente mediante l'apposita procedura guidata online cliccando il pulsante "Richiedi il servizio";
  • A mezzo PEC: la richiesta deve essere effettuata con l'invio dell'apposito modello, opportunamente compilato e firmato digitalmente all'indirizzo ;
  • Presso il Municipio: il richiedente può fare richiesta attraverso la presentazione di un’apposita domanda, all' ufficio del Comune. In caso di richiesta per conto terzi, deve essere presentata apposita richiesta scritta, accompagnata da fotocopia del documento di identità del richiedente.

Cosa serve

  • Per procedura online: SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell’identità Digitale), Carta identità elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Per le domande trasmesse per mezzo PEC o presso il Municipio: Fotocopia della carta di identità o di un documento di riconoscimento equipollente, se l’istanza non è sottoscritta con firma digitale.

Cosa si ottiene

 Il certificato anagrafico o l'atto di stato civile chiesto.

 

Tempi e scadenze

La richiesta può essere effettuata in qualsiasi momento.

Una volta che la richiesta è presa a carico, l'interessato entra in possesso dei certificati o estratti di atti di stato civile richiesti entro 30 giorni.

Costi

Nessun costo è previsto per otterene questo servizio.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere l'acquisizione di certificati o estratti di atti di stato civile direttamente online tramite il pulsante "Richiedi il servizio online" .

Casi particolari

  • Gli estratti plurilingue previsti dalla Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976 sono accettati senza necessità di traduzione, legalizzazione o altre formalità nei seguenti Paesi aderenti: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia;
  • Per ricerche storiche:  le ricerche riferite ad atti antecedenti al 1909 depositati presso l’archivio di deposito del Servizio stato civile sono evase nel termine di  90 giorni dalla richiesta se pervenuta completa e precisa di tutte le indicazioni necessarie alla ricerca medesima. In caso la richiesta non contenga le informazioni necessarie all’individuazione dell’atto, i tempi di evasione potranno essere maggiori.  Non potrà invece essere dato alcun corso a richieste totalmente generiche.

Ulteriori informazioni

Normativa di riferimento

  • D.P.R. del 03-11-2000, n. 396, recante, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile"; 
  • D.P.R. del 3 novembre 2000, n. 396, recante, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile";
  • art. 450 del Codice Civile in riferimento ai registri dello stato civile; D.L. del  30 giugno 2003, n. 196 , Codice in materia di protezione dei dati personali, recante, "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento".

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Argomenti:

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Pagina aggiornata il 08/11/2024