Spostamenti da e per l'estero, ingresso di minori, dLPF: tutte le informazioni aggiornate

La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero, per l'ingresso di minori e per il modulo di localizzazione è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell'Ordinanza 22 ottobre 2021, in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021. Tutte le specifiche

Data di pubblicazione:
28 Ottobre 2021
Spostamenti da e per l'estero, ingresso di minori, dLPF: tutte le informazioni aggiornate

Per ogni informazione aggiornata sugli spostamenti dall'Italia all'estero e viceversa, il portale di riferimento è "Viaggiare Sicuri" del Ministero degli Esteri (Farnesina).

Spostamenti da e per l'estero

La disciplina generale italiana è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 e nell'Ordinanza 22 ottobre 2021, in vigore dal 26 ottobre al 15 dicembre 2021.

Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per i dettagli, è possibile selezionare la voce di interesse, cliccando sulla lettera o il titolo nell’elenco seguente:

  • A - San Marino, Città del Vaticano;
  • B -  Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C. Al momento, nessuno Stato è in questo elenco;
  • C - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
  • D – Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Uruguay, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.
  • E - Resto del mondo: tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.  
  • "Corridoi turistici Covid-free"interessano alcuni Paesi altrimenti in elenco E (Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam). 

Ingresso di minori

Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (Deroghe):

  1. Test molecolare o antigenico
  • Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
  • Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
  1. Isolamento
  • Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
  • Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).

Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)

A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).

Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.

Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate. 

Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.

Per compilare il dPLF è necessario:

  • collegarsi al sito https://app.euplf.eu/;
  • seguire la procedura guidata per accedere al dPLF;
  • scegliere l'Italia come Paese di destinazione;
  • registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta);
  • compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.

È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.

Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo.

Fonte: Omnia del Sindaco

Ultimo aggiornamento

Giovedi 28 Settembre 2023